Associato A.C.T.Italia

  

  

 

Statuto

Art. 1
Il giorno 28 del mese di Gennaio dell’anno 2007 è costituita l’Associazione denominata ETNA CAMPER CLUB con sede a Messina contrada Citola Coop. Nettuno 13/M, ed è retta dal presente statuto.

Art. 2
L’Etna Camper Club ha i seguenti scopi:
· promuovere e diffondere il turismo all’aria aperta quale attività sportiva e sociale, mediante raduni, manifestazioni, pubblicazioni, conferenze, proiezioni ed altre forme di propaganda;
· tutelare e valorizzare il campeggio, la natura e l’ambiente;
· Raccogliere la migliore documentazione tecnica sul materiale da campeggio, carte, guide e pubblicazioni turistiche;
· studiare accordi per concedere le maggiori possibili facilitazioni agli Associati nell’esplicazione dell’attività campeggistica;
· collaborare con Enti Amministrativi ,turistici, sportivi e con le altre Associazioni di campeggio Italiane e Straniere per favorire il turismo ed il soggiorno dei Campeggiatori.
L’Associazione è apartitica e al di fuori di ogni organizzazione che abbia, comunque, natura politica ed è senza scopo di lucro.
L’Associazione può affiliarsi a quelle Federazioni che conseguono scopi affini o analoghi e ciò su delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 3
Il patrimonio dell’Etna Camper Club è costituito dalle quote e contributi versati dagli Associati, nonché da Enti, da avanzi di gestione e altre eventuali entrate.


Art. 4
Organi sociali dell’Etna Camping Club sono:
· L’Assemblea Generale
· Il Consiglio Direttivo
· Il Collegio dei Revisori dei Conti/Probiviri

Art. 5
L’Assemblea Generale, è Ordinaria e Straordinaria.
L’Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio Finanziario:
· Per approvare i Bilanci, Consuntivo e Preventivo, nonché la relazione del Consiglio Direttivo sull’andamento dell’Associazione;
· Per eleggere i membri del Consiglio Direttivo, i Revisori dei Conti/Probiviri alla scadenza del mandato;
· Per deliberare su altri eventuali argomenti proposti dal Consiglio Direttivo o da un minimo di cinque associati;
L’Assemblea Straordinaria è convocata tutte le volte che il Presidente del Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità oppure quando ne venga fatta domanda motivata e sottoscritta da almeno un terzo degli Associati; ad essa vengono sottoposte per l’approvazione le modifiche allo statuto e tutte le proposte che non sono di competenza degli altri organi sociali

Art. 6
La convocazione dell’Assemblea Generale degli Associati:
· è indetta dal Presidente mediante o invito spedito ad ogni Associato, o a mezzo avviso pubblicato sugli organi di stampa interni, oppure tramite posta elettronica (email), almeno dieci giorni prima di quello fissato per la stessa. L’invito indica gli argomenti posti all’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora della riunione. L’Assemblea Ordinaria e Straordinaria è costituita regolarmente in prima convocazione, quando il numero degli Associati intervenuti o rappresentati è composto da almeno la metà più uno degli Associati. La seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero degli Associati presenti o rappresentati. Le delibere delle Assemblee Ordinarie e Straordinarie sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

Art. 7
I Soci si distinguono in Ordinari e Onorari.
· Sono Soci Ordinari le persone fisiche che versano annualmente la quota sociale ed hanno il diritto di partecipare alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie.
· I soci Onorari sono scelti dal Consiglio Direttivo dell’Associazione fra quelle persone od Enti particolarmente benemeriti nell’attività a favore del campeggio. I soci Onorari hanno gli stessi diritti dei soci Ordinari, ad eccezione del diritto al voto e non possono ricoprire cariche all’interno dell’Associazione.
I Soci:
· non possono assumersi obbligazioni verso terzi per conto dell’Associazione;
· hanno responsabilità economica verso terzi per gli atti compiuti in nome e per conto dell’Associazione senza aver ricevuto l’autorizzazione per iscritto dal legale rappresentante dell’Associazione stessa;
· concorrono con attività prestate a titolo volontario e gratuito per il raggiungimento degli scopi sociali;
· hanno diritto al godimento di tutti i benefici offerti dal Consiglio Direttivo, purché in regola con il versamento della quota annuale.
Gli Associati che per qualsiasi ragione non possono presenziare all’Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare da un altro Associato mediante delega scritta. Ogni Associato non può ricevere o rappresentare più di una delega.

Art. 8
Il Consiglio Direttivo:
è composto da un numero massimo di cinque membri con un minimo di tre membri eletti dall’Assemblea Generale degli Associati. Il primo Consiglio è nominato in sede di Atto Costitutivo. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di vacanza di una o più cariche, il Presidente provvederà alla loro reintegrazione chiamandovi gli Associati che nelle ultime elezioni risultarono in graduatoria immediatamente dopo i Consiglieri eletti. Non sono eleggibili coloro che esercitano una attività industriale o commerciale inerente il campeggio.

Art. 9
Sono attribuzioni del Consiglio Direttivo:
· eseguire le delibere dell’Assemblea Generale degli Associati;
· la nomina del Presidente, del Segretario, del Tesoriere e dall’eventuale Vice Presidente da eleggersi tra i Consiglieri;
· la presentazione di Bilanci, Preventivo e Consuntivo e delle spese non preventivate;
· la deliberazione di provvedimenti determinanti l’attività dell’Associazione;
· la costituzione di Commissioni tecniche e consultive per facilitare il conseguimento degli scopi sociali;
· la nomina di delegati in seno ad Enti vari;
· la deliberazione di aderire a quelle Associazioni o Federazioni che lo stesso Consiglio riterrà opportuno;
· la radiazione di un Associato.

Art. 10
Il Consiglio Direttivo e’ convocato :
dal Presidente ogni volta ne ravvisi la necessità o ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei membri del Consiglio stesso. Per la validità delle sedute è necessario l’intervento di almeno la metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo. Le delibere sono prese a maggioranza dei votanti e la votazione avviene a voto palese, o con scrutinio segreto qualora venga chiesto da un Consigliere. Il membro del Consiglio Direttivo che diserta senza plausibile motivo le sedute del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive è passibile della decadenza del mandato. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo;

Art. 11
Il Presidente:
è il legale rappresentate dell’Associazione. Egli può compiere tutti gli atti non espressamente riservati alla competenza dell’Assemblea Generale o del Consiglio Direttivo e s’intende investito di tutte le facoltà per il raggiungimento dei fini statutari.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti ed a parità di voti prevale quello del Presidente.
Sono in particolare attribuzioni del Presidente:
· la convocazione e la Presidenza dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria;
· la convocazione e la Presidenza del Consiglio Direttivo;
· la vigilanza della compilazione dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea Generale degli Associati che unitamente al Tesoriere sottoscrive;
· la firma in unione al Tesoriere o ai Consiglieri delegati degli assegni tratti sui C/C intestati all’Associazione;
· la vigilanza sulla composizione degli eventuali beni mobili ed immobili;
· l’ammissibilità degli argomenti all’Ordine del giorno nella voce “Varie ed eventuali” ;
· in caso di assenza o impedimento il Presidente sarà temporaneamente sostituito nella carica dal Segretario, dal Tesoriere o dal Vice Presidente.
Decorsi almeno due mandati, il Presidente può, su proposta del Consiglio Direttivo, essere eletto Presidente Onorario dall’Assemblea Generale. Il Presidente Onorario, su invito del Presidente in carica, può partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo, può intervenire nelle discussioni se autorizzato, ma non ha diritto di voto.

Art. 12
Il Segretario:
· dispone gli atti necessari per il regolare funzionamento dell’Associazione secondo le direttive ricevute degli Organi Sociali;
· cura l’attuazione delle direttive ricevute con la collaborazione delle eventuali Commissioni Tecniche e consultive;
· è responsabile del funzionamento di tutti i servizi sociali;
· trascrive i verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea Generale degli Associati che sottoscrive unitamente al Presidente;
· redige la corrispondenza e cura l’archivio del carteggio e documenti sociali.

Art. 13
Al Tesoriere sono demandate le seguenti incombenze:
· tenuta della contabilità dell’Associazione, il controllo dei fondi, i pagamenti e le riscossioni;
· firma gli assegni tratti su eventuali conti correnti intestati all’Associazione con firma congiunta a quella Presidente;
· cura la chiusura della contabilità dell’esercizio sociale e stende il Bilancio Consuntivo che sottoporrà al controllo del Collegio dei Revisori dei Conti quindici giorni prima della data fissata per l’Assemblea. Il Consiglio Direttivo potrà delegare ad altre persone, facenti parte del Consiglio stesso, la contabilizzazione per un particolare settore dell’attività sociale, sempre sotto la sorveglianza del Tesoriere. Ogni fiduciario sarà personalmente responsabile del proprio operatore verso il Consiglio Direttivo.

Art. 14
Il Collegio dei Revisori dei Conti/Probiviri :
· è composto da tre membri eletti dall’Assemblea Generale degli Associati e durano in carica tre anni. Il primo Collegio è nominato anch’esso in sede di Atto Costitutivo. Essi possono prendere parte al Consiglio Direttivo senza voto deliberativo. Ad essi è demandato il controllo generale dell’amministrazione, la revisione della contabilità del Tesoriere e dei Bilanci, Preventivo e Consuntivo dell’esercizio sociale. Di tale revisione dovranno farne costatare regolare esecuzione in apposito verbale da presentare all’Assemblea Generale degli associati. In caso di vacanza del Consiglio Direttivo per dimissioni od altre cause, ai Revisori dei Conti è demandato l’incarico di convocare entro 30 giorni dall’avvenuta vacanza, l’Assemblea Generale degli Associati, per deliberare sulla nomina degli Organi Sociali. Compito dei Probiviri è quello di conciliare, vegliare eventuali controversie, dare giudizi, pareri, all’interno dell’Associazione.

Art. 15
Chiunque può associarsi all’Etna Camper Club:
· indirizzando al Presidente l’apposita domanda compilata, accompagnata dalla quota sociale annua stabilita, purché si tratti di persona di buona condotta morale e sia presentato da due soci ordinari. Sull’accoglimento delle domande si pronuncia il Consiglio Direttivo e se il richiedente non dovesse essere ammesso, ha diritto al rimborso della quota versata senza che gli venga indicato il motivo della non ammissione.

Art. 16
Le quote sociali annue sono stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art. 17
La qualità di Associato dell’Etna Camping Club si perde:
· per dimissioni volontarie inviate a mezzo lettera entro il 30 Settembre dell’anno in corso;
· automaticamente allo scadere del 31 dicembre d’ogni anno;
· per morosità in conseguenza di mancato pagamento della quota sociale;
· per radiazione pronunciata dal Consiglio Direttivo in conseguenza di inosservanza dello Statuto o delle delibere sociali e per gravi motivi.

Art. 18
L’esercizio sociale e finanziario ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre dello stesso anno.

Art. 19
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o distribuzione siano imposte per legge, o siano effettuate a favore di enti di beneficenza.

Art. 20
Possibilità di devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento ad altra Associazione con finalità analoghe salvo diverse disposizioni legislative.

Art. 21
Nessun compenso spetta ai membri del Consiglio Direttivo, del Collegio, ne ad alcun Associato

Art. 22
L’eventuale scioglimento dell’Associazione Etna Camping Club:
è deliberato dall’Assemblea Generale degli Associati, espressamente convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo o da un terzo degli Associati. Alla votazione dovrà partecipare almeno la metà più uno degli Associati e la deliberazione dovrà avere il voto favorevole di almeno due terzi dei votanti. Non sono valide le deleghe. L’Assemblea costituita come sopra, delibera le modalità di liquidazione e la destinazione del patrimonio e nomina un liquidatore. I Revisori dei Conti in carica al momento della messa in liquidazione, esercitano le proprie funzione fino al termine delle operazioni relative.

Art. 23
Il presente statuto potrà essere modificato dall’Assemblea dei Soci in seduta straordinaria, con le maggioranze ivi previste.

Art. 24
Per quanto non previsto dallo Statuto valgono le norme del Codice Civile - Libro I- Titolo II - Capo III, articoli 36 –37 - 38.

Art. 25
Codice di comportamento.
· L'uso della autocaravan, come mezzo di trasporto, è regolato dalle norme sulla circolazione stradale che dobbiamo rispettare tenendo ben presente le dimensioni d'ingombro.
· L'uso della autocaravan come abitazione impone, invece, il rispetto di norme e attenzioni particolari, finalizzate alla tutela dell'ambiente e dell'aggregato umano nei quali veniamo di volta in volta a trovarci.
· Nei centri abitati è opportuno scegliere per la sosta luoghi non fortemente interessati alla vita collettiva d’esercizi commerciali.
· Nei centri urbani l'uso abitativo dell'autocaravan deve avvenire senza alcun utilizzo di spazi esterni e con la minor esposizione possibile di quanto avviene all'interno: in particolare si devono evitare i rumori molesti.
· Dovrà essere evitata ogni forma di monopolizzazione del territorio.
· Gli animali domestici devono essere custoditi in modo da evitare disturbi e imbrattamenti.
· Sugli scarichi è in gioco la credibilità dell'intera categoria, quindi è imperativo adeguare il proprio comportamento al più rigido rispetto della buona educazione e delle norme igieniche.
· Lo scarico delle acque luride deve avvenire nei luoghi consentiti dalle vigenti leggi in vigore. Lo scarico delle acque chiare determina sempre un imbrattamento all'apparenza negativo e pertanto deve essere effettuato negli stessi luoghi previsti per lo scarico delle acque luride. Durante la marcia tutti gli scarichi devono restare chiusi.
· L'eliminazione dei rifiuti solidi deve essere effettuata utilizzando contenitori da depositarsi nei cassonetti pubblici.
In ogni circostanza è imperativo ricordarsi che la libertà di ciascuno finisce dove inizia quella degli altri. Adeguiamo a tale principio di vita il nostro comportamento.
 
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